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Associazione Ubalda Bettini Girella ONLUS

 

Nuovo Statuto sociale

 

ART. 1:

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

è costituita l’Associazione denominata “UBALDA BETTINI GIRELLA” – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) (di seguito: “Associazione”).

L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’Associazione potrà chiedere alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento il riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

ART. 2:

SEDE

L’Associazione ha sede legale in Rovereto, via Benacense, n. 33.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di sedi secondarie, che dovessero rendersi necessarie e/o opportune per lo svolgimento delle attività associative.

ART. 3:

DURATA

L’Associazione ha durata di anni 30 (trenta) dalla data di costituzione.

Tale data potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea.

ART. 4:

FINALITà

L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e formazione.

E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, salvo quelle direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d. lg. 4.12.1997, n. 460 e successive modifiche integrazioni.

ART. 5:

OGGETTO SOCIALE

Allo scopo di realizzare le finalità di cui al precedente art.4, l'Associazione si propone di:

- gestire attività di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria, di formazione e di istruzione, rivolte a minori, adolescenti e giovani in situazione di disagio e disabilità. Questi interventi si attueranno realizzando e gestendo progetti per la riduzione e la prevenzione del disagio e la promozione della persona, e fornendo contributi all'innovazione e alla promozione di servizi erogati da Enti e/o Istituzioni pubbliche e private, con riguardo agli interventi nel settore sociale in genere;

- realizzare e gestire attività di formazione, sensibilizzazione, aggiornamento e consulenza per promuovere professionalità in grado di intervenire nel settore socio-assistenziale, anche realizzando proprie pubblicazioni.

ART. 6:

SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Sono soci dell’Associazione le persone fisiche (cittadini italiani e stranieri) ovvero giuridiche, che si prefiggono il conseguimento delle finalità dell’Associazione, si obbligano all’osservanza dello statuto e si impegnano a partecipare alla realizzazione delle attività previste dall’Associazione.

I soci ordinari sono ammessi a partecipare all’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo e debbono essere presentati da almeno due soci.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri nei confronti dell’Associazione e sono tenuti a pagare la quota associativa annua che verrà determinata dall’Assemblea.

La partecipazione all’Associazione non può rivestire carattere temporaneo.

E’ tuttavia nella facoltà di ciascun socio recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Direttivo.

Sono dichiarati decaduti i soci che non hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale.

L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 del Codice civile, è deliberata dall’Assemblea.

I soci recedenti ovvero esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 7:

ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea dei Soci;

il Presidente;

il Consiglio Direttivo;

il Collegio dei Probiviri;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, in conformità a quanto stabilito periodicamente dall’Assemblea dei soci.

In ogni caso, ai componenti degli organi dell’Associazione non è consentito corrispondere, in ragione della carica sociale ricoperta, anche in natura, emolumenti individuali di importo annuo superiore al compenso massimo previsto per il Presidente di Collegio Sindacale di società per azioni.

E’ previsto, invece, il rimborso delle spese documentate e sostenute in ragione della carica sociale ricoperta.

ART. 8:

ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un quinto dei soci.

Spetta all’Assemblea:

eleggere il Consiglio Direttivo, specificandone di volta in volta il numero dei componenti;

eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;

eleggere il Collegio dei Probiviri;

approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

deliberare in merito ad acquisti, vendite e permute che comportino sostanziali variazioni del patrimonio sociale e non rientrino nell’ordinaria amministrazione;

fissare la quota associativa annuale;

determinare le modalità dell’eventuale corresponsione di compensi, in ragione della carica sociale ricoperta, ai componenti degli organi dell’Associazione;

assumere tutte le iniziative che qualifichino gli scopi dell’Associazione;

conferire la carica di socio onorario a persone ed enti particolarmente benemeriti

deliberare sull’esclusione dei soci.

Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione ai soci tramite lettera, fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con l’indicazione dell’ora, del giorno, del luogo e dell’ordine del giorno.

Dei lavori dell’Assemblea, sia essa ordinaria ovvero straordinaria, dovrà essere redatto a cura del Segretario, nominato in sede di apertura dei lavori, apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

Ciascun socio, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un solo voto.

ART. 9:

VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è valida in prima convocazione, purché sia presente almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che potrà aver luogo trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea é valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART. 10:

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo ovvero su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli Associati previo regolare preavviso inviato almeno 15 giorni prima della data fissata, per:

apportare variazioni allo Statuto;

deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

In quest’ultimo caso, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina dei liquidatori.

In deroga all’art. 21 del codice Civile, l’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei soci, e in seconda convocazione se è presente la metà più uno dei soci, e delibera con maggioranza assoluta dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti.

ART. 11:

PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Egli rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge davanti a tutte le autorità civili, giudiziarie, religiose e finanziarie.

Spetta al Presidente:

convocare il Consiglio Direttivo e fissare l’ordine del giorno della discussione;

coordinare l’attività dell’Associazione impartendo le opportune disposizioni ai dipendenti e collaboratori.

ART. 12:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

E’ formato da un numero di soci non inferiore a cinque e non superiore a tredici.

Esso rimane in carica tre anni  e i suoi componenti possono essere rieletti.

Spetta al Consiglio Direttivo:

eleggere, nel proprio seno, il Presidente;

eleggere, fra gli altri membri, il vice-presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento;

deliberare sull’ammissione dei soci;

convocare l’Assemblea dei soci;

predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

stabilire eventuali compensi e rimborsi delle spese varie sostenute dal Presidente e dagli altri componenti degli organi sociali, per l’espletamento dei compiti istituzionali;

fissare il trattamento economico degli eventuali dipendenti e collaboratori nel rispetto delle normative vigenti per il rapporto di lavoro privato;

adottare tutti i provvedimenti inerenti le finalità sociali, ivi comprese l’accettazione delle commesse, l’elaborazione dei piani operativi, la distribuzione degli incarichi, nonché le eventuali collaborazioni;

adottare tutti i provvedimenti inerenti le deliberazioni dell’Assemblea.

ART. 13:

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi, eletti tra i soci dell’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a dirimere le eventuali controversie sorte tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l’Associazione ed i suoi organi.

Il Collegio giudica sulle controversie ad esse devolute ex bono at aequo senza formalità di procedura.

ART. 14:

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è eletto dall’Assemblea per un periodo della durata di tre anni.

E’ formato da tre persone che possono essere scelte anche fra i non soci.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e vi possono partecipare con voto consultivo.

Il Collegio cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell’Associazione e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Delle riunioni del Collegio è tenuto apposito libro verbali.

ART. 15:

ENTRATE E PATRIMONIO

I fondi necessari per l’attuazione delle finalità sociali sono costituiti da:

quote associative annuali;

finanziamenti e contributi di enti pubblici, associazioni, enti ed istituzioni anche a carattere economico-finanziario;

eventuali proventi derivanti dalla gestione di iniziative sociali;

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali;

finanziamenti infruttiferi da parte dei soci;

ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui all’art. 5 del presente Statuto.

Le quote associative devono essere versate, in un’unica soluzione, entro il 30 marzo di ogni anno.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E’ fatto altresì obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi dei gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16:

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 17:

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea avrà la facoltà di nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Tuttavia, qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’apposito organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

 Rovereto, 16 giugno 2006

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