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Associazione Ubalda Bettini Girella ONLUS |
Nuovo Statuto sociale
ART.
1:
COSTITUZIONE
E DENOMINAZIONE
è
costituita l’Associazione denominata “UBALDA BETTINI GIRELLA” –
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) (di seguito:
“Associazione”).
L’associazione
assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare
segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e
manifestazione esterna della medesima.
L’Associazione
potrà chiedere alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento
il riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi dell’art.
7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
ART.
2:
SEDE
L’Associazione ha
sede legale in Rovereto, via Benacense, n. 33.
Il Consiglio
Direttivo può deliberare l’istituzione di sedi secondarie, che dovessero
rendersi necessarie e/o opportune per lo svolgimento delle attività
associative.
ART.
3:
DURATA
L’Associazione ha
durata di anni 30 (trenta) dalla data di costituzione.
Tale data potrà
essere prorogata con delibera dell’Assemblea.
ART.
4:
FINALITà
L’Associazione è
apartitica e non ha scopo di lucro.
Essa intende
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo
dell’Associazione è lo svolgimento di attività nei settori
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e formazione.
E’ fatto divieto
all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate,
salvo quelle direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie
in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d. lg.
4.12.1997, n. 460 e successive modifiche integrazioni.
ART.
5:
OGGETTO
SOCIALE
Allo scopo di
realizzare le finalità di cui al precedente art.4, l'Associazione si
propone di:
- gestire attività
di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria, di formazione e di
istruzione, rivolte a minori, adolescenti e giovani in situazione di
disagio e disabilità. Questi interventi si attueranno realizzando e
gestendo progetti per la riduzione e la prevenzione del disagio e la
promozione della persona, e fornendo contributi all'innovazione e alla
promozione di servizi erogati da Enti e/o Istituzioni pubbliche e private,
con riguardo agli interventi nel settore sociale in genere;
- realizzare e
gestire attività di formazione, sensibilizzazione, aggiornamento e
consulenza per promuovere professionalità in grado di intervenire nel
settore socio-assistenziale, anche realizzando proprie pubblicazioni.
ART.
6:
SOCI
– CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
Sono soci
dell’Associazione le persone fisiche (cittadini italiani e stranieri)
ovvero giuridiche, che si prefiggono il conseguimento delle finalità
dell’Associazione, si obbligano all’osservanza dello statuto e si
impegnano a partecipare alla realizzazione delle attività previste
dall’Associazione.
I soci ordinari sono
ammessi a partecipare all’Associazione con delibera del Consiglio
Direttivo e debbono essere presentati da almeno due soci.
Tutti i soci hanno
uguali diritti e uguali doveri nei confronti dell’Associazione e sono
tenuti a pagare la quota associativa annua che verrà determinata
dall’Assemblea.
La partecipazione
all’Associazione non può rivestire carattere temporaneo.
E’ tuttavia nella
facoltà di ciascun socio recedere dall’Associazione mediante
comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Direttivo.
Sono dichiarati
decaduti i soci che non hanno provveduto al versamento della quota
associativa annuale.
L’esclusione del
socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 del Codice civile, è
deliberata dall’Assemblea.
I soci recedenti
ovvero esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere
all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono
vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART.
7:
ORGANI
Sono organi
dell’Associazione:
l’Assemblea dei
Soci;
il Presidente;
il Consiglio
Direttivo;
il Collegio dei
Probiviri;
il Collegio dei
Revisori dei Conti.
Le cariche
associative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti
ammessi dalla legislazione vigente, in conformità a quanto stabilito
periodicamente dall’Assemblea dei soci.
In ogni caso, ai
componenti degli organi dell’Associazione non è consentito corrispondere,
in ragione della carica sociale ricoperta, anche in natura, emolumenti
individuali di importo annuo superiore al compenso massimo previsto per il
Presidente di Collegio Sindacale di società per azioni.
E’ previsto,
invece, il rimborso delle spese documentate e sostenute in ragione della
carica sociale ricoperta.
ART.
8:
ASSEMBLEA
ORDINARIA
L’Assemblea è
costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota
associativa annuale.
L’assemblea
ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno,
e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando
gliene sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un quinto dei soci.
Spetta
all’Assemblea:
eleggere il
Consiglio Direttivo, specificandone di volta in volta il numero dei
componenti;
eleggere il Collegio
dei Revisori dei Conti;
eleggere il Collegio
dei Probiviri;
approvare il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
deliberare in merito
ad acquisti, vendite e permute che comportino sostanziali variazioni del
patrimonio sociale e non rientrino nell’ordinaria amministrazione;
fissare la quota
associativa annuale;
determinare le
modalità dell’eventuale corresponsione di compensi, in ragione della
carica sociale ricoperta, ai componenti degli organi dell’Associazione;
assumere tutte le
iniziative che qualifichino gli scopi dell’Associazione;
conferire la carica
di socio onorario a persone ed enti particolarmente benemeriti
deliberare
sull’esclusione dei soci.
Le convocazioni
dell’Assemblea sono fatte mediante affissione di avviso nella sede
dell’Associazione e contestuale comunicazione ai soci tramite lettera, fax
o messaggio di posta elettronica da inviarsi 15 giorni prima della data
fissata per la riunione, con l’indicazione dell’ora, del giorno, del
luogo e dell’ordine del giorno.
Dei lavori
dell’Assemblea, sia essa ordinaria ovvero straordinaria, dovrà essere
redatto a cura del Segretario, nominato in sede di apertura dei lavori,
apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario dell’Assemblea.
Ciascun socio, sia
esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un solo voto.
ART.
9:
VALIDITA’
DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è
valida in prima convocazione, purché sia presente almeno la metà più uno
dei soci.
In seconda
convocazione, che potrà aver luogo trascorsa almeno un’ora dalla prima
convocazione, l’Assemblea é valida qualunque sia il numero dei soci
presenti.
ART.
10:
ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
L’Assemblea
straordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo ovvero su
richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli Associati
previo regolare preavviso inviato almeno 15 giorni prima della data fissata,
per:
apportare variazioni
allo Statuto;
deliberare
l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
In quest’ultimo
caso, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina dei liquidatori.
In deroga all’art.
21 del codice Civile, l’Assemblea Straordinaria è valida in prima
convocazione se sono presenti i due terzi dei soci, e in seconda
convocazione se è presente la metà più uno dei soci, e delibera con
maggioranza assoluta dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti.
ART.
11:
PRESIDENTE
Il Presidente
dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno;
dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Egli rappresenta
l’Associazione ad ogni effetto di legge davanti a tutte le autorità
civili, giudiziarie, religiose e finanziarie.
Spetta al
Presidente:
convocare il
Consiglio Direttivo e fissare l’ordine del giorno della discussione;
coordinare
l’attività dell’Associazione impartendo le opportune disposizioni ai
dipendenti e collaboratori.
ART.
12:
IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ formato da un
numero di soci non inferiore a cinque e non superiore a tredici.
Esso rimane in
carica tre anni e i suoi
componenti possono essere rieletti.
Spetta al Consiglio
Direttivo:
eleggere, nel
proprio seno, il Presidente;
eleggere, fra gli
altri membri, il vice-presidente, che sostituisce il Presidente in caso di
assenza o di impedimento;
deliberare
sull’ammissione dei soci;
convocare
l’Assemblea dei soci;
predisporre il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
stabilire eventuali
compensi e rimborsi delle spese varie sostenute dal Presidente e dagli altri
componenti degli organi sociali, per l’espletamento dei compiti
istituzionali;
fissare il
trattamento economico degli eventuali dipendenti e collaboratori nel
rispetto delle normative vigenti per il rapporto di lavoro privato;
adottare tutti i
provvedimenti inerenti le finalità sociali, ivi comprese l’accettazione
delle commesse, l’elaborazione dei piani operativi, la distribuzione degli
incarichi, nonché le eventuali collaborazioni;
adottare tutti i
provvedimenti inerenti le deliberazioni dell’Assemblea.
ART.
13:
COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei
Probiviri è composto da tre componenti effettivi, eletti tra i soci
dell’Associazione.
Il Collegio dei
Probiviri è chiamato a dirimere le eventuali controversie sorte tra gli
associati relative al rapporto associativo o tra essi e l’Associazione ed
i suoi organi.
Il Collegio giudica
sulle controversie ad esse devolute ex bono at aequo senza formalità di
procedura.
ART.
14:
COLLEGIO
DEI REVISORI
Il Collegio dei
Revisori è eletto dall’Assemblea per un periodo della durata di tre anni.
E’ formato da tre
persone che possono essere scelte anche fra i non soci.
I componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere invitati alle riunioni del
Consiglio Direttivo e vi possono partecipare con voto consultivo.
Il Collegio cura il
controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa
dell’Associazione e redige apposita relazione da allegare al bilancio
preventivo e consuntivo.
Delle riunioni del
Collegio è tenuto apposito libro verbali.
ART.
15:
ENTRATE
E PATRIMONIO
I fondi necessari
per l’attuazione delle finalità sociali sono costituiti da:
quote associative
annuali;
finanziamenti e
contributi di enti pubblici, associazioni, enti ed istituzioni anche a
carattere economico-finanziario;
eventuali proventi
derivanti dalla gestione di iniziative sociali;
donazioni, lasciti
ed erogazioni liberali;
finanziamenti
infruttiferi da parte dei soci;
ogni altro provento
conseguito in relazione alle attività di cui all’art. 5 del presente
Statuto.
Le quote associative
devono essere versate, in un’unica soluzione, entro il 30 marzo di ogni
anno.
La quota associativa
è intrasmissibile e non è rivalutabile.
E’ fatto divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
E’ fatto altresì
obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi dei gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
ART.
16:
ESERCIZI
SOCIALI E BILANCIO
L’esercizio
sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio
Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
ART.
17:
SCIOGLIMENTO
In caso di
scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea avrà la facoltà di
nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Rovereto, 16 giugno 2006